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Isole Tremiti
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Banchina San Domino

Utilizzo delle Banchine

L’ormeggio/disormeggio delle diverse tipologie di navi/unità deve avvenire in tratti differenziati delle banchine portuali, allo scopo di evitare interferenze nelle operazioni portuali e per garantire la sicurezza ed il regolare svolgimento delle stesse. Fatte salve eventuali diverse disposizioni dell’Autorità Marittima, in relazione a particolari esigenze connesse al traffico portuale ed alla sicurezza della navigazione, l’utilizzo delle banchine è disciplinato come segue:

BANCHINA DI SAN DOMINO:

–  Zona A: l’imbarco/sbarco di diportisti dalle unità da diporto è consentito solo nel tratto compreso nel lato Nord della banchina, per i primi 5 metri, riconoscibile dalla ridotta altezza di banchina dal mare e nella successiva zona E.

–  Zona B: l’ormeggio della motobarca che effettua il servizio pubblico di trasporto passeggeri tra l’Isola di S. Domino e l’Isola di S. Nicola deve avvenire nel tratto di banchina a seguire per ulteriori metri 5. Al termine di detto servizio la banchina dovrà essere lasciata libera, salvo diverse valutazioni dell’Autorità Marittima, in relazione a situazioni contingenti relative alla sicurezza della navigazione od alla regolarità del traffico marittimo.

 – Zona C: l’ormeggio/disormeggio delle motonavi di linea, aventi pescaggio non superiore a mt. 3,20 e limitatamente alle operazioni di carico/scarico merci, rotabili e passeggeri, deve avvenire nel tratto di banchina compreso tra le 4 bitte di colore blue per una lunghezza di circa mt. 30. In tale zona, per una profondità di circa mt. 8 dal ciglio banchina (zona di sicurezza delimitata da linea gialla) è vietato il transito di persone e mezzi durante le operazioni di ormeggio e disormeggio e di imbarco/sbarco merci e veicoli dalle navi, fatta eccezione per gli ormeggiatori portuali impegnati nelle stesse operazioni. Terminate le suddette operazioni, quando in banchina non vi sono navi di linea, nella stessa zona C è consentito l’ormeggio/disormeggio delle motobarche adibite al trasporto passeggeri locale, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri.

–  Zona D:  nel tratto di banchina adiacente alla zona C, per un’estensione di ulteriori mt. 5 circa, è consentito esclusivamente l’ormeggio/disormeggio delle motobarche adibite al servizio locale di trasporto passeggeri, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri.

–  Zona E: l’imbarco/sbarco di diportisti dalle unità da diporto può avvenire esclusivamente nella zona E (adiacente alla zona D e riconoscibile dalla ridotta altezza di banchina dal mare), oltre che nella zona A, limitatamente al tempo necessario a tali operazioni. In tale tratto può avvenire anche l’ormeggio/disormeggio dei natanti a noleggio, limitatamente al tempo necessario per l’imbarco/sbarco di persone.

L’eventuale ormeggio delle unità da diporto in transito nelle ore notturne potrà avvenire solo nei tratti di banchina C e D, previa richiesta all’Autorità marittima locale perché ne possa valutare la compatibilità con il regolare svolgimento del traffico marittimo.

–  Zona F: l’ormeggio/disormeggio delle motobarche che effettuano il servizio di pesca turismo, assistenza diving o noleggio natanti (fatto salvo quanto previsto per la zona E), può avvenire nel tratto di banchina compreso tra la fine della zona E ed i successivi mt. 38 circa di banchina.

–  Zona G: tale zona, adiacente alla zona F, per una lunghezza di metri 7 deve essere lasciata libera, per l’ormeggio del battello pneumatico in dotazione alla Delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti, di unità delle forze di polizia e di soccorso, in transito o comunque impiegate in servizi di istituto, previo coordinamento con l’Autorità marittima locale.

–  Nuovo Molo di Scirocco di San Domino: l’ormeggio/disormeggio di unità diving, pesca e pesca turismo e dei natanti a noleggio è consentito nei primi 40 metri della banchina del molo, a partire dalla radice. Allo stato attuale l’ultimo tratto di banchina non è praticabile per l’ormeggio/disormeggio, stante la presenza di scogli prossimi alla superficie è ne è pertanto vietato l’utilizzo a tali fini.

Durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi di linea i tratti di banchina A,B, C e D devono essere lasciati liberi da qualunque unità.

 

SOSTA NOTTURNA IN BANCHINA
Terminate le esigenze operative giornaliere, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 eventuali unità in transito, compatibilmente con la tipologia dell’unità e le eventuali esigenze tecnico- operative valutate dell’Autorità Marittima, possono ormeggiarsi, previa specifica autorizzazione, presso le banchine di San Domino e San Nicola. La richiesta di ormeggio dovrà essere avanzata nell’arco della giornata per la quale viene richiesto l’ormeggio alla Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti (via VHF/FM con chiamata sul canale 16, o telefonicamente). Detta richiesta dovrà contenere i seguenti dati:

–  Nome e numero di iscrizione dell’unità, qualora iscritta;
–  Lunghezza e larghezza in metri;
–  Nominativo e recapito telefonico di reperibilità del conducente;
–  Motivo della sosta;
–  Persone presenti a bordo;
–  Eventuali ed ulteriori informazioni che l’Autorità marittima riterrà opportuno richiedere al momento.

L’unità, acquisita apposita autorizzazione, potrà dirigere all’ormeggio secondo le indicazioni e/o prescrizioni fornite dall’Autorità Marittima. Le unità di lunghezza inferiore a 20 metri f.t., nonché le unità da diporto e da pesca sono esonerate dall’obbligo del servizio di ormeggio e disormeggio fornito dal Gruppo Ormeggiatori di Tremiti (Ord.06/2008 della Capitaneria di Porto di Termoli) ma possono farne richiesta qualora ritenuto necessario. Gli stessi Comandanti o Conduttori dovranno assicurare, quando all’ormeggio, un servizio di guardiania a bordo ed una pronta reperibilità dell’equipaggio, per garantire l’esecuzione delle manovre che si dovessero rendere necessarie nel periodo di sosta, per contingenti necessità operative e/o per il sopraggiungere di avverse condizioni meteorologiche.

 

SERVIZIO DI ORMEGGIO E DISORMEGGIO
Negli approdi delle Isole Tremiti il servizio di ormeggio è obbligatorio per tutte le navi.
Le navi militari, quelle da pesca e quelle da diporto sono esentate dall’obbligatorietà del servizio. Le navi di lunghezza inferiore ai 20 metri e quelle adibite ai servizi portuali, comprese quelle il cui impiego è funzionale all’esecuzione delle opere portuali e le bettoline impiegate per il servizio di bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, possono svolgere le operazioni di ormeggio/disormeggio con personale di bordo purché le manovre non creino intralcio o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale. Il Comandante del porto può imporre l’obbligatorietà del servizio di ormeggio anche alle navi esentate qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.
Nelle zone di sicurezza, di cui all’art. 3, il personale addetto alle operazioni di ormeggio/disormeggio predispone tutti gli accorgimenti utili a prevenire eventuali danni a persone o cose. Resta in capo al comandante dell’unità stabilire le modalità d’ormeggio e/o disormeggio.

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